Informazioni Utili

Con ordinanza del sindaco n. 36 del 06.05.2024 si richiamano i principi di buona gestione dei ristagni d'acqua onde prevenire la formazione di larve di zanzara, al fine di evitare quanto possibile trattamenti adulticidi.

 

 Ordinanza provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse
da insetti vettori ed in particolare da zanzara tigre (Aedes albopictus) e da zanzara comune (Culex spp.)

 

IL SINDACO

  • VISTA la necessita di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (Aedes albopictus) e della zanzara comune (Culex spp.);
  • CONSIDERATO che nel corso delle estati precedenti, sul territorio nazionale, si sono manifestati casi di malattie virali trasmesse da insetti vettori, che hanno provocato locali situazioni di criticita sanitaria derivanti dalla ulteriore diffusione legata alla presenza delle zanzare;
  • RITENUTO per quanto sopra che per garantire l'incolumita dei cittadini e indispensabile provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a contenere il fenomeno alle condizioni di minore impatto per la salute;
  • VISTO l'ultimo Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi; CONSIDERATO al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario
    Pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie e la massima riduzione
    possibile della popolazione delle zanzare e che per tanto e necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;
  • CONSIDERATA la necessita che le suddette misure preventive si rivolgano alla generalita della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonche in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attlvita produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;
  • CONSIDERATO di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo di maggiore attivita vettoriale 1 giugno/31 ottobre (estendibile al mesi di aprile/maggio e novembre in base agli andamenti climatici);
  • EVIDENZIATO inoltre:
    • che la lotta agli adulti e da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione;
    • che la lotta integrata si basa prioritariamente sulla gestione del territorio e l'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull'applicazione di metodi larvicidi;
    • che l'intervento adulticida non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di comprovata presenza di elevata denslta del vettore (superamento di soglie di intervento) dopo attenta indagine ambientale ed autorizzazione del Dipartimento della Prevenzione delle Aziende USL territorialmente competenti;
      che l'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche e da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica e che comporta un impatto non trascurabile, e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace;
  • VISTO il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265; VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833; VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 

ORDINA

A decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento e fino al 30 novembre p.v.:

 

  1. A tutti i cittadini ed ai soggetti pubblici e privati, agli amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attivita produttive, proprietari, affittuari e in generale a tutti coloro che hanno /'effettiva disponibilita di abitazioni o aree aperte, anche inutilizzate, dove si possono creare racco/te di acqua meteorica o di altra provenienza, di:
    1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti (compresi terrazzi, balconi e lastrici solari) di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed impedire qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
    2. procedere, ove si tratti di contenitori o bidoni non abbandonati bensl sotto il controllo di chi ne ha la proprieta o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, evitando di scaricare l'acqua nei tombini;
    3. impedire la formazione di ristagni d'acqua su teloni plastici o qualsiasi altra superficie concava;
    4. evitare di lasciare giochi e piscine gonfiabili e simili con acqua stagnante per piu di 5 giorni;
    5. provvedere al controllo ed alla pulizia periodica delle gronde e degli scarichi pluviali;
    6. evitare ogni raccolta d'acqua in caso di annaffiatura di piante a vaso e fioriere (i sottovasi devono essere controllati e svuotati e/o lasciati asciugare almeno ogni 5 giorni);
    7. pulire fontane e vasche ornamentali da eventuali ostruzioni;
    8. svuotare fontane, vasche e piscine non in esercizio o procedere ad idoneo trattamento antilarvale;
    9. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprieta privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodiclta dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodiclta, il trattamento e praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di inteqrita e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
    10. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
    11. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte, improduttive e/o inutilizzate, al regolare sfalcio della vegetazione, con cadenza congrua in ragione dello sviluppo vegetativo.
  2. A tutti i conduttori di orti, di:
    1. eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
    2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
    3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica o con rete zanzariera gli eventuali serbatoi d'acqua.
  3. Ai proprietari e responsabili, o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilita, di depositi e attivita industriali!artigianali!commerciali, con particolare riferimento a/le attivita di rottamazione e in genere di stoccaggio di pneumatici e materiali di recupero, di:
    1. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
    2. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione larvicida da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
  4. Ai responsabili de/le aree di cantiere, di:
    1. evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attivita richieda la disponibilita di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicita non superiore a 5 giorni;
    2. sistemare i materiali necessari all'attlvita e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
    3. provvedere, in caso di sospensione dell'attivita del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
    4. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione larvicida da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
  5. A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi!esercizi di commercio di piante e fiori ed attivita similari, aziende agrico/e, di:
    1. eseguire l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopa l'uso;
    2. sistemare tutti i contenitori e gli altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
    3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi o con reti zanzariere gli eventuali serbatoi d'acqua;
    4. eseguire adeguate verifiche ed attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche.
  6. All'interno dei cimiteri di:
    1. non lasciare vasi e sottovasi pieni di acqua;
    2. non lasciare nelle aree scoperte contenitori vuoti (annaffiatoi e simili) che potrebbero riempirsi di acqua piovana (questi vanno rimossi o conservati capovolti);
    3. non ostruire le fontane dei cimiteri con fiori o altri residui;
    4. riempire i vasi con materiale inerte (sabbia, terra, argilla espansa, ecc.) che costituisce un ottimo sostegno per i fiori stessi ed evitano la presenza di acqua stagnante, in caso di utilizzo di fiori secchi o di plastica;
    5. trattare l'acqua del vaso con prodotti larvicidi ad ogni ricambio, in caso di utilizzo di fiori recisi.

 

DISPONE

che in presenza di casi accertati di malattie virali trasmesse da zanzare con associati rischi sanitari, il Comune provvedera, su indicazione del Dipartimento della Prevenzione della Azienda USL territorialmente competente, all'emissione di apposita Ordinanza Contingibile ed Urgente, per l'esecuzione dei trattamenti (larvicidi ed adulticidi) in aree pubbliche e private.

 

DISPONE altresl

Che i trattamenti adulticidi, al di fuori delle emergenze sanitarie di cui sopra, debbano essere eseguiti solo in casi straordinari a seguito di comprovata presenza di elevata densita del vettore (superamento di soglie di intervento), dopo attenta indagine ambientale ed entomologica e previa autorizzazione del Dipartimento della Prevenzione della Azienda USL territorialmente competente; in ogni caso, tali trattamenti non dovranno mai essere programmati a calendario.

 

AVVERTE

La responsabilita delle inadempienze alla presente ordinanza e attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui queste sono state riscontrate.

Le violazioni alla presente ordinanza sono soggette ad una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 (pagamento entro 60 giorni: € 50,00) in applicazione alle disposizioni di cui alla Legge 26.11.1981 n.689 e s.m.i., alla L.R. 28.12.2000 n. 81 ed all'art. 7-bis D.Lgs. n. 267/2000.

 

il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio "on-line" e sul sito istituzionale del Comune www.comune.montesansavino.ar.it.

Avverso il presente provvedimento e ammesso ricorso al T.A.R. Toscana entro il termine di 60 (sessanta) giorni ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni, dalla pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio "on-line" del Comune.

La presente ordinanza, viene trasmessa, per le rispettive competenze al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL - lgiene Pubblica e Nutrizione della AUSL Toscana sud est, sede di Arezzo ed alla Polizia Municipale di Monte San Savino.

 

INFORMA

Che le istruzioni per eseguire i trattamenti in proprio sono distribuite presso lo Sportello Unico per i Servizi al Cittadino e sono consultabili sul sito istituzionale del Comune (www.comune.montesansavino.ar.it).

Monte San Savino, 06-05-2024

 

ILSINDACO

BENNATI GIANNI

 

 

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