Informazioni Utili

La Regione Toscana ha individuato per l’anno 2023, nella data del 6 luglio 2023 la data di inizio delle vendite di fine stagione estiva ed ha stabilito la durata delle vendite di fine stagione estiva in sessanta giorni.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

  • Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 recante “Codice del Commercio”;
  • Visto, in particolare, il comma 2 dell’articolo 108 (Vendite di fine stagione) della citata l.r. 62/2018, che stabilisce che la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua annualmente le date di inizio e la durata delle vendite di fine stagione;
  • Visto il provvedimento recante “Indirizzi unitari delle Regioni sull’individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione”, approvato in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome in data 24 marzo 2011, col quale, anche a tutela della concorrenza tra Regioni confinanti o comunque vicine, venivano stabilite date comuni a tutte le Regioni italiane per l’effettuazione delle vendite di fine stagione, individuando le seguenti scadenze:
    • - il primo giorno feriale antecedente l’Epifania, per le vendite di fine stagione invernale;
    • - il primo sabato del mese di luglio, per le vendite di fine stagione estiva;
  • Preso atto che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 7 luglio
    2016, ha integrato il documento del 24 marzo 2011 e ha stabilito di confermare le date di inizio delle vendite di fine stagione, rispettivamente, nel primo giorno feriale antecedente l'Epifania e nel primo sabato del mese di luglio e che qualora il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincida con il lunedì, l'inizio delle vendite di fine stagione invernale venga anticipato al sabato;
  • Preso atto che la Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle
    Province autonome, nella riunione del 24 novembre 2022, ha ritenuto di confermare, per l’anno
    2023, la data di inizio già stabilita dall’intesa del 2011 solo per le vendite di fine stagione invernale, riservandosi un approfondimento in relazione alla stagione estiva, considerato che il primo sabato del mese di luglio nel 2023 coincide col giorno 1° luglio, data considerata eccessivamente anticipata;
  • Preso atto che la Commissione Sviluppo Economico, nella seduta del 20 marzo 2023, facendo seguito alla riunione del 24 novembre 2022, ha preso atto che le Associazioni nazionali di categoria hanno condiviso la proposta di spostare, solo per l’anno 2023, la data di inizio delle vendite di fine stagione estiva dal 1° luglio al 6 luglio, in deroga alla data stabilita nel documento di indirizzi della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
  • Richiamato l’articolo 109, comma 2, della l.r. 62/2018; Sentite le Associazioni di categoria regionali;
    Ritenuto opportuno stabilire, per l’anno 2023, nel giorno giovedì 6 luglio la data di inizio delle vendite di fine stagione estiva, stabilendone la durata in sessanta giorni;

 

A VOTI UNANIMI DELIBERA

 

  1. di individuare, per l’anno 2023, nella data del 6 luglio 2023, l’inizio delle vendite di fine stagione estiva;
  2. di stabilire la durata delle vendite di fine stagione estiva in sessanta giorni.

 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5-bis della l.r. 23 aprile 2007, n. 23 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007.

 

Il SEGRETARIO DELLA GIUNTA

 

la Dirigente
LAURA ACHENZA

Il Direttore
ALBINO CAPORALE

Torna su