La Regione Toscana ha individuato per l’anno 2023, nella data del 5 gennaio 2023 (primo giorno feriale antecendente l’Epifania) la data di inizio delle vendite di fine stagione invernale ed ha stabilito la durata delle vendite di fine stagione invernale in sessanta giorni.
LA GIUNTA REGIONALE
- Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 recante “Codice del Commercio”;
- Visto, in particolare, il comma 2 dell’articolo 108 (Vendite di fine stagione) della citata l.r. 62/2018, che stabilisce che la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua annualmente le date di inizio e la durata delle vendite di fine stagione;
- Visto il provvedimento recante “Indirizzi unitari delle Regioni sull’individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione”, approvato in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome in data 24 marzo 2011, col quale, anche a tutela della concorrenza tra Regioni confinanti o comunque vicine, venivano stabilite date comuni a tutte le Regioni italiane per l’effettuazione delle vendite di fine stagione, individuando le seguenti cadenze:
- il primo giorno feriale antecedente l’Epifania, per le vendite di fine stagione invernale;
- il primo sabato del mese di luglio, per le vendite di fine stagione estiva;
- Preso atto che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 7 luglio 2016, ha integrato il documento del 24 marzo 2011 e ha stabilito di confermare le date di inizio delle vendite di fine stagione, rispettivamente, nel primo giorno feriale antecedente l'Epifania e nel primo sabato del mese di luglio e che qualora il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincida con il lunedì, l'inizio delle vendite di fine stagione invernale venga anticipato al sabato;
- Preso atto che la Commissione Attività Produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 24 novembre 2022, ha ritenuto di confermare, per le vendite di fine stagione invernale, la data di inizio già stabilita dall’intesa del 2011, anche al fine di tutelare la concorrenza nelle zone di confine tra Regioni e di fornire agli operatori una data certa comune;
- Richiamato l’articolo 109, comma 2, della l.r. 62/2018;
- Sentite le Associazioni di categoria regionali;
- Ritenuto opportuno confermare, per l’anno 2023, nel primo giorno feriale antecedente l’Epifania la data di inizio delle vendite di fine stagione invernale, stabilendone la durata in sessanta giorni;
A VOTI UNANIMI DELIBERA
- di individuare, per l’anno 2023, nella data del 5 gennaio 2023 (primo giorno feriale antecedente l’Epifania) la data di inizio delle vendite di fine stagione invernale;
- di stabilire la durata delle vendite di fine stagione invernale in sessanta giorni.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5-bis della l.r. 23 aprile 2007, n. 23 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007.