Entro il 16 Giugno 2024 dovrà essere versata la rata di acconto, in base alle aliquote e alle detrazioni già deliberate dall’Amministrazione Comunale (deliberazione Consiglio Comunale n. 79 del 19/12/2023)
INFORMATIVA IMU 2024
CHE COSA È
L’imposta è dovuta dai possessori degli immobili, ossia i fabbricati, le aree edificabili e i terreni agricoli e mantiene in linea generale gli stessi presupposti soggettivi e oggettivi, disciplinati dalla normativa vigente negli anni precedenti.
CHI PAGA
I cittadini che sono tenuti al pagamento sono: il proprietario dell’immobile oggetto di imposizione ovvero i titolari dei diritti reali quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, nonché il locatario finanziario (in caso di leasing) e il concessionario di aree demaniali
QUALI IMMOBILI PAGANO
FATTISPECIE ALIQUOTE 2024 | ALIQUOTE 2023 |
Abitazioni principali di lusso categoria A/1, A/8, A/9 e loro pertinenze C/2,C/6 e C/7 (con detrazione di € 200,00) | 0,58% |
Immobili abitativi locati a canone concordato (L. 431/98 e L. 28/12/2015 n. 208) | 1,06% |
Fabbricati rurali ad uso strumentale A/6 e D/10 e con annotazione di ruralità 0,10 % | 0,10% |
Beni merce | ESENTI |
Immobili abitativi (diversi dall’abitazione principale) e relative pertinenze nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7 | 1,06% |
Altri immobili - cat. A/10 | 1,06% |
Altri immobili – cat. C/1, C/3, C/4 | 0,91% |
Tutti gli altri immobili | 0,91% |
Altri immobili – cat. D (eccetto D/5) quota Comune | 0,20% |
Altri immobili – cat. D (eccetto D/5) quota Stato | 0,76% |
Altri immobili – cat. D/5 quota Comune | 0,30% |
Altri immobili – cat. D/5 quota Stato | 0,76% |
Aree fabbricabili | 1,06% |
Abitazioni date in Uso Gratuito a parenti in linea retta di 1° grado, a condizione che vi abbiano fissato la residenza e la dimora abituale | 0,86% |
Abitazioni date in Uso Gratuito a parenti in linea retta di 1° grado, a condizione che vi abbiano fissato la residenza e la dimora abituale e vi sia un contratto registrato presso Agenzia Entrate come richiesto dalla normativa vigente (escluso A/1, A/8, A/9) | 0,86% RID. 50% IMP. |
Terreni Agricoli ESENTI | ESENTI |
IMMOBILI ESCLUSI
L’IMU non si applica alle seguenti categorie di immobili:
- Le abitazioni principali (tranne le categorie A/1, A/8, A/9) e le loro pertinenze classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una sola unità per ciascuna delle categorie indicate.
Sono altresì esclusi i seguenti immobili:
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa, la cui omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell’agevolazione;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale. Per avere diritto a detta esenzione occorre presentare la Dichiarazione IMU.
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Per avere diritto a detta esenzione occorre presentare la Dichiarazione IMU.
- in ragione di quanto previsto dall’art. 15 della L. n. 984/1997, i terreni agricoli situati nel Comune di Monte San Savino sono esenti dall’imposta trattandosi di Ente indicato nell’allegato alla circolare MEF n. 9 del 14 giugno 1993, laddove per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- gli immobili posseduti e direttamente utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento diretto e materiale con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dirette all’esercizio del culto, cura anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana di cui all’ art. 16, lettera a) della L. 222/1985. L’esenzione per detti immobili è limitata al periodo dell’anno durante il quale sussistono le seguenti condizioni: identità tra soggetto possessore, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, e soggetto utilizzatore; rispetto dei presupposti e le condizioni previste dall’art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i. nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze n. 200/2012.
- i beni merce ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 1, comma 751 L. 160/2019). Per avere diritto a detta esenzione occorre presentare la Dichiarazione IMU.
ESENZIONI IMU 2023-2024
La Legge di Bilancio 2023 ha previsto, a decorrere dal 1 gennaio 2024, l’esenzione per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, comma 2, o 633 c.p. (invasione di terreni o edifici) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Ai fini dell'esenzione il soggetto passivo comunica al Comune interessato il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione, mediante dichiarazione IMU da presentarsi in modalità esclusivamente telematica entro il 30/06/2024. Un'analoga comunicazione deve essere trasmessa al Comune allorché cessi il diritto all’esenzione. L'esenzione dal pagamento dell’IMU è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni innanzi viste. NOVITA’ 2024 La stessa è stata confermata anche per l’anno 2024.
ESENZIONE IMU PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE
Con sentenza n. 209 del 13/10/2022, la Corte Costituzionale è intervenuta in tema di esenzione IMU per abitazione principale disponendo l’illegittimità costituzionale dell’art. art. 13 comma 2, D.L. n. 201/2011 e, conseguentemente, del vigente art. 1 comma 741, lett. b) della Legge 160/2019. In base alla stessa sentenza, ai fini dell'esenzione IMU, per abitazione principale si intende “l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. Pertanto l’esenzione compete al verificarsi di due condizioni: la dimora abituale e la residenza anagrafica del proprietario.
È soppresso il riferimento al nucleo familiare e si ha diritto all’esenzione anche nel caso in cui il coniuge sia residente in un altro comune
COMODATO TRA COMPROPRIETARI
In caso di comodato tra comproprietari non è prevista riduzione IMU. Con la sentenza N. 37346/2022 della Corte Suprema di Cassazione è stato chiarito che non sussiste il comodato gratuito al parente in linea diretta di primo grado in caso di comproprietà dell'immobile e pertanto il comproprietario non residente è tenuto al pagamento dell'IMU senza riduzione di imponibile e con applicazione dell'aliquota ordinaria. Dall'esame di una ricorso di una contribuente di Roma, la Corte ha elaborato il seguente principio di diritto: “In tema di ICI (ora IMU), con riguardo all'eventuale previsione di un regolamento comunale che assimili ad abitazione principale i «fabbricati concessi in uso gratuito a parenti e affini entro il secondo grado che li utilizzino come abitazione principale», la fattispecie normativa è riferita alla sola ipotesi in cui il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento conceda in comodato l'immobile ad un parente o affine entro il secondo grado, che non possa vantare su di esso alcun diritto reale o personale di godimento, per destinarlo ad abitazione principale per sé e per la propria famiglia. Ne discende che non può rientrarvi la diversa ipotesi di concessione in comodato tra comproprietari del medesimo immobile”.
RIDUZIONI
La base imponibile è ridotta del 50% per:
- i fabbricati d’interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D. Lgs 42/2004;
- i fabbricati dichiarati inagibili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni; L’inagibilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da relazione tecnica da parte di tecnico abilitato che attesti la dichiarazione di inagibilità del fabbricato;
- le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
Per avere diritto all’applicazione della riduzione occorre presentare la dichiarazione IMU o apposita dichiarazione sostitutiva da presentarsi tramite la modulistica predisposta dall’ufficio tributi.
- I fabbricati locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998 beneficiano della riduzione del 25% dell’imposta.
- La riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia torna ad essere pari al 50% dopo che, solo per il 2022, era stata portata al 62,5% (imposta ridotta al 37,5% - Art. 1, comma 743, Legge 234/2021).
Non è più presente l'esenzione per gli immobili categoria D/3 destinati a cinema, teatro, etc..
AGEVOLAZIONI REGOLAMENTARI
Fabbricati assimilati all’abitazione principale
Sono assimilati all’abitazione principale le seguenti fattispecie di fabbricati:
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa, la cui omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell’agevolazione.
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
COME SI CALCOLA
Ogni contribuente calcola l’IMU in autoliquidazione applicando alla base imponibile le aliquote deliberate per l’anno 2023 dal Consiglio Comunale, tenendo conto della quota e dei mesi di possesso. L’imponibile dei fabbricati è dato dal prodotto della rendita catastale vigente al 1° gennaio 2023 rivalutata del 5 % (rendita moltiplicata per 1,05) e del moltiplicatore:
FABBRICATI
Categorie catastale A (esclusa la cat. A/10) e cat. Catastale C/2, C/6, C/7: Rendita rivalutata x 160
Categorie catastale A/10 e D/5 : Rendita rivalutata x 80
Categorie catastali B e C/3, C/4, C/5: Rendita rivalutata x 140
Categoria C/1 : rendita rivalutata x 55
Categoria D (escluso D/5) : rendita rivalutata x 65
AREE EDIFICABILI Valore commerciale dell’area autodeterminato dal soggetto passivo
TERRENI AGRICOLI esenti
Le rendite dei fabbricati vengono determinati dal Catasto.
Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dagli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Al solo fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l’attività di controllo degli uffici, la Giunta comunale ha provveduto a determinare i valori di mercato delle aree edificabili site nel territorio comunale (deliberazione n. 221 del 23.12.2015).
Il valore dei fabbricati D posseduti da imprese, non ancora accatastati, tramite le scritture contabili.
In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato ovvero iscritto in catasto, indipendentemente da eventuale rilascio del certificato di abitabilità od agibilità.
NOVITA’ 2024. È attivo sul sito istituzionale al seguente percorso https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=F628 il calcolatore IMU che consente di calcolare in autonomia il tributo dovuto sia per l’anno in corso che per eventuali ravvedimenti riferiti agli anni d’imposta precedenti. Il sistema è programmato con le fattispecie di immobili presenti sul territorio comunale e con le aliquote in vigore per il 2024 e per gli altri anni d’interesse. Una volta compilati i campi richiesti si può scaricare il modello F24, comprensivo dei dati anagrafici del contribuente. Il calcolatore prevede altresì dei campi note con info per supportare il contribuente nel calcolo IMU.
COME SI PAGA. REGOLE GENERALI PER IL VERSAMENTO.
Si può pagare con delega di pagamento modello F24 presso uffici postali, sportelli bancari o tramite home-banking. Per i versamenti eseguiti dall’estero occorre utilizzare il codice IBAN : IT 43 U 07075 71530 000000340032. L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro per ciascun rigo del modello F24 o del bollettino, senza centesimi; l’arrotondamento va effettuato per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi o per eccesso se è uguale o superiore a detto importo. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. Non sono dovuti versamenti quando l'importo dell’imposta annuale complessivamente dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti o detenuti risulti pari o inferiore a Euro 12,00 annui. Sono considerati regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
QUANDO SI PAGA
Entro il 16 Giugno 2024 ed entro il 16 Dicembre 2024 dovranno essere versate, rispettivamente, la rata di acconto e a rata di saldo dell’imposta in base alle aliquote e alle detrazioni deliberate dall’Amministrazione Comunale deliberazione Consiglio Comunale n. 79 del 19/12/2023), fatta salva la facoltà di pagare l’IMU 2024 in un’unica oluzione entro il 16 giugno 2024.
NOVITA’ 2024. Per l’anno 2024, il termine del 16/06 cade in un giorno festivo e pertanto è prorogato al primo giorno feriale successivo, pertanto il 17/06.
COME SI COMPILA IL MODELLO F24
Per versare l’imposta occorre compilare la sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, indicando l’Ente destinatario del versamento e il “codice tributo” a seconda della tipologia del bene cui si riferisce il versamento, se trattasi di acconto o saldo ed il n. degli immobili.
Il codice Ente che identifica il comune di Monte San Savino è F628, mentre il codice tributo sono i seguenti:
DENOMINAZIONE CODICE IMU – Abitazione principale e pertinenze 3912
IMU – Fabbricati rurali ad uso strumentale 3913
IMU – terreni agricoli 3914
IMU – aree edificabili 3916
IMU – Altri fabbricati 3918
IMU – immobili uso produttivo cat. D - Stato 3925
IMU - immobili uso produttivo cat. D – incremento Comune 3930
DICHIARAZIONE IMU
La nuova dichiarazione IMU/IMPi è un modulo ministeriale approvato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 luglio 2022, relativo all’Imposta Municipale Propria (IMU) e all’Imposta Immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi), che deve essere presentato al Comune in cui sono ubicati gli immobili dai soggetti passivi solo nei casi in cui le modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo a un diverso ammontare dell’imposta dovuta attengono a riduzioni o esenzioni d’imposta o non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale o dal modello unico informatico (MUI) predisposto dal notaio. La dichiarazione deve essere presentata in modalità cartacea o in alternativa trasmessa in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta e nei casi individuati nelle istruzioni relative alla compilazione del modello. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dei tributi dovuti.
NOVITA’ 2024: Con il D.M. 24 aprile 2024, Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato, corredati dalle relative istruzioni, nuovi modelli dichiarativi per: IMU/IMPI 2024 (sostitutivo del precedente datato 2022) IMU ENC 2024 (sostitutivo del precedente datato 2023). Nel decreto vengono specificati i termini di presentazione dei modelli. Il Decreto, le istruzioni, i modelli dichiarativi e le specifiche tecniche sono reperibili al seguente link: https://www.finanze.gov.it/
IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
Questo sistema, previsto per legge, consente al contribuente che si accorge di aver sbagliato o scordato un versamento, di mettersi in regola prima che l’ufficio accerti la violazione, entro tempi determinati, così da garantirsi una riduzione delle sanzioni previste per tali infrazioni, come di seguito indicate:
TIPO | SANZIONE RIDOTTA |
TERMINE
|
SPRINT | 0,10 % dell’importo non versato per ogni giorno di ritardo, sino ad un massimo del 1,40% | Entro il 14 ° giorno successivo alla data di scadenza del pagamento |
BREVE | 1,50 % dell’importo non versato | Dal 15° al 30° giorno di ritardo |
MEDIO | 1,66 % dell’importo non versato | Dal 31° al 90° giorno di ritardo |
LUNGO | 3,75 % dell’importo non versato | Oltre 90° giorno di ritardo entro l’anno dalla data di scadenza. |
4,28 % dell’importo non versato | Entro 2 anni dall’omissione o errore | |
5,00 % dell’importo non versato | Oltre 2 anni dall’omissione o errore |
Oltre la sanzione si devono versare anche gli interessi calcolati esclusivamente sull’imposta dovuta (al netto della sanzione) al tasso legale annuo attualmente 5 % per ogni anno di ritardo, utilizzando la seguente formula:
interessi = imposta x giorni di ritardo x tasso legale / 36500
COSA ACCADE A CHI NON PAGA
Il Comune controlla i versamenti dei contribuenti, verificando che i dati utilizzati siano corretti rispetto alle informazioni dell’Agenzia del Territorio e dell’anagrafe dei residenti.
Per far questo, ai sensi della Legge Finanziaria 2007, ha tempo fino al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in
cui il contribuente ha omesso, sbagliato o tardato il versamento, notificando apposito provvedimento con il quale si recupera l’imposta non versata e si applica la sanzione del 30% oltre gli interessi di mora.
RATEAZIONE
Ai sensi dell’art. 26 del Regolamento Generale delle Entrate - con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del
29/03/2007 e ss.mm.ii. - qualora il contribuente versi “in situazione di temporanea difficoltà economica o finanziaria, ovvero di carenza di liquidità, e pertanto di essere impossibilitato ad effettuare il pagamento entro le scadenze indicate nell’atto notificato o recapitato”, può presentare istanza di rateazione debitamente compilata e motivata al fine di dilazionare il pagamento delle somme dovute in seguito ad omessi versamenti, ad avvisi bonari di pagamento, a solleciti e ad avvisi di accertamento esecutivo ex art. 1 comma 792 L. 160/2019. L’istanza è scaricabile accedendo al sito internet www.citymonte.it nella sezione della modulistica dedicata all’IMU.
AUTOTUTELA
NOVITA’ 2024. Nei casi di errore di persona; errore di calcolo; errore sull’individuazione del tributo; errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione finanziaria; errore sul presupposto d’imposta; mancata considerazione di pagamenti d’imposta regolarmente eseguiti; mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza, il contribuente può attivare il procedimento di annullamento e/o la rettifica dell’avviso di accertamento. Ai sensi dell’art. 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’autotutela non è dovuta in ipotesi di sentenza passata in giudicato favorevole all’Ente ovvero se è decorso un anno dalla definitività del presente atto. L’istanza di riesame in autotutela non sospende né interrompe il termine di pagamento né quello previsto per la presentazione del ricorso presso la competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado avverso l’avviso di accertamento. Il diniego espresso o tacito dell’autotutela prevista dall’art. 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché il diniego espresso dell’autotutela prevista dal successivo art. 10-quinquies della stessa legge è impugnabile ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Il responsabile del procedimento di autotutela è il Responsabile del Servizio Tributi Dott. Gilberto Mencarelli. L'istanza andrà trasmessa a mano presso lo Sportello Unico sito in Corso Sangallo n. 97, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo PEC all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , corredata di copia di documento di identità.
RICORSO
Avverso l’avviso di accertamento per omesso versamento e/o omessa denuncia è ammesso RICORSO alla competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, ai sensi del D. Lgs. 546/1992. In tal caso, per quanto attiene il pagamento del tributo accertato e delle eventuali sanzioni, si rendono applicabili gli artt. 68 del D.Lgs. 31.12.1992 n° 546 e 19 del D.Lgs. 18.12.1998, n° 472 e successive modificazioni ed integrazioni. Il ricorso potrà essere proposto congiuntamente o disgiuntamente, sia avverso il tributo liquidato e relativi interessi di mora che avverso il contestuale atto di irrogazione sanzioni. Per la notifica dei ricorsi tributari si applicano le disposizioni previste dall'art. 16-bis del predetto decreto legislativo sulla obbligatorietà del Processo Tributario Telematico; pertanto tutti i ricorsi vanno obbligatoriamente notificati a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , salvo per i ricorsi promossi dai contribuenti che decidono di stare in giudizio senza assistenza tecnica, nei casi ove è previsto dalla legge, per i quali la notifica telematica è meramente facoltativa, potendo continuare ad avvalersi delle modalità di cui all'art. 20 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il termine perentorio per proporre ricorso è di 60 giorni dalla notifica del presente atto. Il ricorrente, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notifica del ricorso, deve costituirsi in giudizio mediante deposito telematico dello stesso e dei documenti che intende produrre sul Portale della Giustizia Tributaria. Per poter eseguire il deposito ricorso/appello e degli altri atti processuali in modalità telematica è necessario registrarsi all’applicazione PTT del Sistema informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT).
COME CHIEDERE IL RIMBORSO
Il rimborso delle somme versate in eccedenza o non dovute può essere richiesto dal contribuente all’ufficio tributi comunale, ma è necessario farlo entro il termine di 5 anni dalla data del versamento o dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, altrimenti si perde il diritto per prescrizione. Se la richiesta è stata accolta, l’ufficio provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Non si ha diritto al rimborso se la somma a credito è pari o inferiore a € 12,00 annui. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito.
COME CONTATTARE L’UFFICIO TRIBUTI
Tramite telefono o posta elettronica ai seguenti recapiti:
- 0575/8177214 (Alessia Calvani) – mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- 0575/8177274 (Paola Minicozzi) - mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Tramite posta certificata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Tutta la modulistica e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet istituzionale all’indirizzo: https://comune.montesansavino.ar.it/ nell’apposita sezione “Tributi” ovvero reperibili allo SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO in Corso Sangallo n. 97 , telefono 0575/8177200, email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.